La responsabilità professionale del personale sanitario

di Paola Raffaella Canziani
Avvocato

La Legge Gelli Bianco, che ordina e regola la responsabilità penale, civile e amministrativa del personale sanitario nel settore pubblico e privato, entrata in vigore il 1° aprile 2017, ha rappresentato la prima strutturazione organica di un settore che ormai da molti anni è diventato bersaglio di azioni giudiziarie a volte temerarie.

Il legislatore ha inteso fissare alcuni principi che consentiranno ai giudici di valutare in modo uniforme e consono all’arte medica l’eventuale esistenza di responsabilità.

Il primo elemento  che merita attenzione  introdotto dalla normativa  è il richiamo alle raccomandazioni contenute nelle linee guida accreditate o, in loro assenza, alla buona pratica clinica: l’appropriatezza della prestazione professionale sarà valutata con riferimento all’accertamento della conoscenza e applicazione al caso concreto dei principi accolti dalla comunità scientifica e validati dalle istituzioni, società scientifiche e associazioni tecnico-scientifiche che rispondano ai requisiti del decreto ministeriale del 2/8/17. Non sarà sufficiente per escludere la colpa la pedissequa adesione alle raccomandazioni ma dovrà essere dimostrata la concreta rispondenza di queste alla specificità del caso clinico. Se il medico, o meglio l’operatore sanitario, vince tale prova, sarà assolto nel processo penale in quanto la legge introduce una condizione di non punibilità in tutti i casi in cui sia riscontrata imperizia ovvero quando il medico ha applicato correttamente le indicazioni contenute nelle linee guida oppure ha adottatto le best clinical practices ma, ciononostante, l’esito è stato negativo, perché l’evento non voluto, lesioni o morte,  si è verificato lo stesso. In tutte le altre accezioni di colpa, negligenza – imprudenza – inosservanza di leggi e regolamenti, la responsabilità sarà valutata secondo i criteri ordinari. Sintetizzando: non sarà punibile il medico che seguendo le linee guida adeguate e pertinenti sia incorso in un’ ‘imperita’ applicazione delle stesse . Non vi è dubbio che la scelta lessicale non sia tra le più felici . La norma vuole in realtà premiare il medico ‘peritus’ e segnalare che la medicina non è una scienza esatta: la complicanza o la difformità dell’esito previsto possano accadere nonstante la corretta, diligente ed appropriata azione del personale sanitario.

La seconda novità è di carattere civilistico e riguarda il tipo di responsabilità della struttura ospedaliera ( pubblica o privata ) e del personale sanitario. Il paziente che richiede il risarcimento dei danni nei confronti dell’azienda ospedaliera fonderà la sua domanda sull’esistenza di una responsabilità di natura contrattuale con i seguenti vantaggi:

  • l’azione si prescrive in dieci anni
  • dovrà provare l’esistenza del ‘contratto’/ ‘contatto sociale’ con la struttura e il peggioramento delle proprie condizioni cliniche, essendo per legge la colpa presunta in capo al debitore
  • sarà onere dell’ospedale fornire la prova che l’evento si è verificato per causa non imputabile ai sanitari
  • nel caso di accoglimento della domanda, saranno considerati risarcibili solo i danni prevedibili
  • il foro competente sarà quello del luogo di residenza del paziente in ottemperanza al Codice del consumo

Anche il medico libero professionista è soggetto al regime della responsabilità contrattuale mentre la prestazione del  medico strutturato o con incarico, anche di natura temporanea,  o in regina d’intra moenia è considerata secondo i principi della responsabilità extracontrattuale e quindi in sintesi:

  • prescrizione quinquennale
  • maggiore peso probatorio a carico del paziente che dovrà provare anche il nesso causale ovvero l’esistenza di un legame tra condotta colpevole ed evento lesivo
  • i danni risarcibili sono sia prevedibili sia non prevedibili

Prima d’intraprendere qualunque azione civile , sarà necessario, quale condizione obbligatoria di procedibilità, o esperire la procedura di mediazione o proporre un ricorso per consulenza tecnica preventiva.

Terzo elemento fondante della riforma, è l’obbligo assicurativo del personale e delle strutture sanitarie e la possibilità per il paziente di agire direttamente nei confronti della compagnia di assicurazione.

Il quarto punto particolarmente significativo riguarda l’azione di rivalsa che l’azienda ospedaliera può esercitare nei confonti del dipendente riconosciuto responsabile con sentenza per  colpa grave, e che ora ha un limite massimo fissato per legge pari al triplo della retribuzione / compenso lordo del periodo d’inzio o immediatamente precedente o successivo della condotta colposa.

 

 

 

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